MEDICO COMPETENTE E ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE

MEDICO COMPETENTE E ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE


Il medico competente, come definito nell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un professionista del settore sanitario che soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 38 di tale decreto. Il suo ruolo principale consiste nella collaborazione alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e nell’effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il medico competente opera al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori nei contesti lavorativi.

In particolare, il medico competente:
– collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi);
– collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute;
– svolge attività di ricerca e eroga di corsi di formazione rivolti a lavoratori, professionisti e studenti;
– effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori;
– La sorveglianza sanitaria comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
– Oltre a questi obblighi, il medico competente:
– ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
– ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
– istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Ultimo aggiornamento

18 Dicembre 2023, 10:46